Preferisce la cella alla ex moglie: chiede di rimanere in Italia, ma viene espulso
L'uomo si è rivolto alla Cassazione evidenziando che nella decisione di procedere con l'espulsione non sarebbe stata valutata la sua peculiare situazione personale. Ad esempio, a parere del cittadino detenuto, non sarebbe stato preso in considerazione il suo inserimento sociale
TRENTO. Nei guai fino al collo, attualmente detenuto a seguito di una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione in Italia, un quarantenne tunisino ha contestato l'espulsione decisa dal magistrato di sorveglianza di Trento a titolo di misura alternativa alla detenzione. Si è opposto al ritorno in patria: meglio stare in un carcere italiano - è il suo ragionamento - che tornare al proprio Paese d'origine, anche se lì ad attenderlo ci sono i figlioletti (con la ex moglie).
L'uomo si è rivolto alla Cassazione evidenziando che nella decisione di procedere con l'espulsione non sarebbe stata valutata la sua peculiare situazione personale. Ad esempio, a parere del cittadino detenuto, non sarebbe stato preso in considerazione il suo inserimento sociale: è stato titolare di un'impresa individuale, ha avuto carta d'identità italiana e un'offerta di lavoro; inoltre può vantare di un percorso «rilevante» di acculturazione.
Ha spiegato che in Italia vive un suo cugino di quarto grado, che gli fa visita regolarmente in carcere, e con il quale ha un legame forte, ben più solido della relazione che ha con i parenti che vivono in Tunisia, ossia figli con la ex moglie e la famiglia d'origine. Il ricorso è ritenuto infondato. Tra le situazioni che ostacolano l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione, c'è la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, ma anche con un "contratto di convivenza".
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta di espellere un detenuto straniero nelle situazioni in cui tale decisione vìoli il diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato, e il giudice è tenuto a valutare i legami affettivi. Nel provvedimento di espulsione contestato era stato evidenziato che il condannato non aveva in Italia alcun parente prossimo, se non un lontano cugino, e che le figlie stavano invece in Tunisia.
Per la Cassazione, dunque, il tribunale di Trento aveva valutato in maniera corretta se l'espulsione potesse comportare ingerenze nella vita privata, non trovandone. Lo straniero quindi dovrà lasciare l'Italia. Nel frattempo dovrà pagare le spese processuali e la somma di 3mila euro alla cassa delle ammende.