Il pronunciamento

Il punto fermo della Cassazione: sì alla rendita catastale per i locali di culto

La decisione nasce da due casi in Trentino, a Gardolo-Roncafort e Ziano di Fiemme. I giudici chiariscono che l'assegnazione di una rendita agli immobili religiosi non modifica i benefici fiscali legati alla loro funzione
 

di Marica Viganò

TRENTO. La Cassazione ha messo un punto fermo sulla questione sollevata dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova (con le associazioni locali), nei confronti di Catasto e Provincia di Trento sul calcolo dell'Imis: l'attribuzione di una rendita catastale ai fabbricati destinati a luoghi di culto è corretta, e non significa che venga meno l'esenzione fiscale di cui beneficiano tali immobili in virtù della loro destinazione.

Il chiarimento, contenuto in due ordinanze relative ad altrettanti ricorsi per luoghi di culto situati a Gardolo (Roncafort) e a Ziano di Fiemme, è esteso a tutte le confessioni religiose.

Sui locali adibiti al culto - di proprietà della Associazione dei Testimoni di Geova di Ziano - era stata la Provincia a chiedere lumi alla Cassazione. Questo il caso. Con l'inserimento dell'immobile nella categoria E/7, la rendita catastale era passata da zero euro a 6.558,15.

Per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva accolto il ricorso dell'Associazione, l'immobile andava iscritto al catasto con rendita zero in quanto non è locato, ma ha un utilizzo «di esclusiva pubblica utilità, quale quella dell'esercizio di un culto religioso, costituzionalmente tutelato».

Riguardo all'immobile di Roncafort, a seguito della ristrutturazione l'Ufficio del Catasto della Provincia aveva attribuito una rendita catastale che da zero euro è salita a 5.621,73. In questo caso è stata la Congregazione dei Testimoni di Geova a rivolgersi alla Corte Suprema.

Nelle ordinanze viene fatto riferimento alla sentenza della Cassazione del 2016 che, riguardo ad un bene di culto della parrocchia di Ventimiglia, ha ritenuto corretta una rendita di valore diverso da zero.

Precisano gli Ermellini che «la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto di imposta»: «L'attribuzione di una rendita non esclude che l'ente possa beneficiare dell'esenzione da un tributo in relazione alla speciale destinazione dell'immobile censito dal catasto».

Gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalla dichiarazione in catasto, tuttavia «nel caso di inserimento o aggiornamento del classamento, soggiaciono sempre all'attribuzione di una rendita, sia pure ai soli fini statistico-inventariali».

«L'esenzione fiscale degli edifici destinati esclusivamente al culto - viene precisato - deriva, quindi, dalla loro destinazione oggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, né dall'ammontare della rendita eventualmente attribuita».

La Cassazione ha compensato le spese dei giudizi per la particolarità della questione «prima d'oggi non ancora oggetto di un orientamento consolidato». «Non intendiamo sottrarci al pagamento del tributi - evidenzia la Congregazione dei Testimoni di Geova - Abbiamo voluto presentare ricorso per avere chiarezza in merito all'interpretazione della normativa catastale, che risale agli anni Quaranta del secolo scorso, alla luce delle successive circolari dell'Agenzia delle Entrate».

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