Prevenzione carente, condannata l'azienda: dovrà pagare per l'infortunio sul lavoro
L'operaio si era ferito mentre trasportava un carrello: era stato travolto da lastre di vetro. Chiedeva 32mila euro di risarcimento, gliene sono stati concessi 12mila. Per il giudice le mancanze nel documento di valutazione dei rischi fatto a livello aziendale portano alla responsabilità colposa da parte del datore di lavoro
ROVERETO. Si era fatto male, in maniera seria, durante il lavoro e ora la sua azienda dovrà risarcirlo. A decidere in questo senso è stato il giudice del lavoro Michele Cuccaro che ha stabilito che l'infortunio «è ascrivibile in via esclusiva alla condotta colposa del datore di lavoro, che è, dunque, tenuto a risarcire il lavoratore in relazione al danno subito».
E ora dovrà pagare oltre 12mila euro fra danno patrimoniale, danno non patrimoniale per l'invalidità temporanea e danno morale oltre alle spese legali.La causa in tribunale è conseguenza di un infortunio sul lavoro avvenuto ormai sei anni fa in uno stabilimento roveretano.
L'operaio era intento a spostare assieme ad un collega di lavoro un carrello porta- vetri quando il primo, nel cercare di trattenere il carico, che non era stato legato al carrello, è stato parzialmente travolto dal materiale e colpito al braccio e alle gamba. Ferite che hanno impiegato settimane per guarire e che sono state oggetto della causa.
La richiesta del difensore del lavoratore, l'avvocato Giovanni Guarini, al giudice era quella di accertare la responsabilità del datore di lavoro in merito a quanto accaduto e quindi di condannarlo al pagamento di danni patrimoniali e non per una cifra complessiva pari a qualcosa più di 32mila euro.
La controparte, invece, riteneva che il giudice dovesse dichiarare la responsabilità dell'operaio per quanto gli era successo.Illustrati i fatti in causa, la decisione del giudice è andata a favore dell'operaio per quanto riguarda la responsabilità ma con una riduzione del risarcimento richiesto. Il punto centrale di questa causa è legato a delle carenze nel Dvr (documento di valutazione dei rischi) aziendale.
«In punto di fatto è pacifico in causa - si legge nella sentenza - che il Dvr aziendale vigente all'epoca dell'infortunio, pur riportando le operazioni di immagazzinaggio e trasporto mediante carrelli e i rischi lavorativi di schiacciamento, urto e impatto da parte del materiale lavorato, prevedeva genericamente le misure formative e di uso dei dpi (i dispositivi di protezione individuali, ndr); invero solo nel Dvr aggiornato a seguito dell'infortunio di cui qui si discute, sono state meglio specificate le operazioni di trasporto interno delle lastre di vetro con carrelli a spinta manuale e, soprattutto, le misure prevenzionistiche conseguenti (peso limite ammesso, obbligo di legare/bloccare sempre il materiale, obbligo di movimentazione da parte di due operatori). Da ciò discende con chiarezza la responsabilità colposa».
E a supporto viene citata una sentenza della Cassazione che stabilisce che in tema di prevenzione degli infortuni il datore di lavoro ha «l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal decreto legislativo del 2008 all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori».