Autovelox, multa da 550 euro annullata perché mancano i cartelli
La velocità registrata dall'apparecchio del Mossano era di 130 chilometri all'ora. Chi era alla guida dice di essersi immesso sulla provinciale da una strada laterale e lì mancavano i cartelli di avviso
ROVERETO. Per i dati raccolti dall'autovelox del Mossano, l'automobilista stava viaggiando a 130 chilometri orari e quindi ha ricevuto a casa la relativa multa visto che in quel tratto di strada provinciale la velocità massima consentita è di 70 chilometri all'ora. Ma la sanzione (di circa 550 euro) non verrà mai pagata perché è stata annullata dal giudice. Per il primo giudice, quello di pace, la multa andava pagata senza dubbio alcuno, ma il Tribunale di Rovereto, in appello, ha rovesciato la decisione: verbale annullato.
Perché? Perché al momento in cui è stata riscontrata l'infrazione mancavano alcuni dei segnali stradali previsti dalla normativa. Ma andiamo con ordine. La multa scatta nella sera di un giorno di febbraio di due anni fa e viene subito impugnata davanti al giudice di pace che, però, la conferma puntando in particolare sul punto che l'apparecchio è approvato e approvazione vale per omologazione. Tesi per altri ribadita anche dal giudice di appello.
«Una volta accertato che la procedura di approvazione garantisce la stessa identica affidabilità del dispositivo della procedura di omologazione, in quanto entrambe fondate su prove tecniche di laboratorio in stretta osservanza delle prescrizioni pertinenti - si legge in sentenza - e che l'unica differenza consiste nel fatto che dette prescrizioni non sono previste nel regolamento del Codice della strada nel caso dell'approvazione e sono invece in esso previste, nel caso di omologazione, non vi è alcuna ragione di invalidare i verbali di contestazioni sulla base dell'accertamento con dispositivi che possono essere solo approvati e non omologati».
A favore del ricorrente, invece, un altro motivo del ricorso, ossia quello relativo alla segnaletica stradale. L'automobilista ha infatti spiegato che quella sera lui si è immesso sulla provinciale della Destra Adige dalla strada laterale denominata Maso Foianeghe. «È pacifico - si legge nella sentenza - che, poche decine di metri prima della postazione (dell'autovelox, ndr), vi è una strada laterale che accede alla provinciale. Secondo la difesa del Comune non si tratterebbe di una intersezione ma di una strada privata, non pubblica. Sennonché questa difesa è smentita documentalmente dall'ordinanza del Comune di Isera che dispone la chiusura (provvisoria) di quella strada, qualificandola espressamente come comunale. Del tutto irrilevante è che il Comune di Rovereto non ne fosse a conoscenza perché la natura pubblica della strada rende comunque evidente la presenza di una intersezione e, pertanto, l'obbligo di ripetizione del segnale di limite di velocità e del rispetto della regola del chilometro rispetto al segnale ripetuto, entrambe nella specie non rispettate.
Del tutto irrilevante è anche la successiva ordinanza del Comune di Isera di istituzione di un senso unico su quella strada, in modo da non permettere più l'accesso per quella via sulla provinciale, perché l'ordinanza esclude la sussistenza dell'intersezione ma solo per il futuro, mentre per il passato e, per ciò che qui interessa, al momento dell'infrazione, l'intersezione era presente.
L'omessa ripetizione del limite di velocità dopo l'intersezione ed il mancato rispetto della regola del chilometro dal segnale che andava ripetuto dopo l'intersezione inficia la legittimità dell'accertamento compiuto con l'autovelox, perché il dispositivo non poteva essere collocato in quel luogo, con inevitabile illegittimità del verbale impugnato».
E quindi la conclusione: «Tutti i motivi tecnici e strutturali, relativi all'attendibilità circa la misurazione della velocità, risultano infondati mentre è fondato il motivo relativo alla segnaletica, sul quale la sentenza di primo grado ha reso una motivazione solo apparente. Pertanto, l'appello deve essere accolto per tale limitato profilo, con conseguente annullamento del verbale».